Art. 13
Spese per il funzionamento della Sovraintendenza centrale
In vigore dal 27 feb 1991
Spese per il funzionamento
della Sovraintendenza centrale
1. Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica - Direzione - Ufficio presidenziale della Polizia di Stato e nucleo presidenziale Carabinieri, ivi comprese quelle per il personale, gli allestimenti, le telecomunicazioni, la motorizzazione e l'armamento, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e degli altri enti e servizi interessati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in generale della sicurezza dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla corte dei conti il 7 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39#art-13