Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare

Art. 2

Attivazione del servizio domiciliare

In vigore dal 22 nov 1990
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad esempio: a) impossibilità permamente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare); b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali: insufficienza cardiaca in stadio avanzato; insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; tetraplegici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-2-2

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