Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare
Art. 2
Attivazione del servizio domiciliare
In vigore dal 22 nov 1990
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad esempio:
a) impossibilità permamente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
tetraplegici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-2-2