Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare

Art. 6

Modalità di pagamento

In vigore dal 22 nov 1990
1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della prescrizione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione, che deve sempre essere documentato alla U.S.L. nei tempi previsti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-6-2

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