Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare
Art. 3
Procedure per l'attivazione dell'assistenza
In vigore dal 22 nov 1990
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal pediatra di libera scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal pediatra di libera scelta con precisazione del numero degli accessi.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del pediatra emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalità di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-3-2