Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 41-bis

Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 22 nov 1990
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza pediatrica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, , comma 2, le visite domiciliari urgenti. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di libera scelta convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui all', comma 3, del presente accordo. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di libera scelta convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicando anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-41-bis

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