Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 38

Attività di prevenzione e profilassi

In vigore dal 22 nov 1990
1. Per lo svolgimento di attività di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'U.S.L. può conferire specifici incarichi a tempo determinato, non superiore a sei mesi, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della U.S.L. medesima. 2. L'incarico è preferibilmente assegnato a pediatri operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico. 3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare l'orario settimanale di attività previsto per il personale dipendente a tempo pieno dal contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/78. 4. Per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente articolo al pediatra è corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo nella misura base fissata dall'Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali valido per il triennio 1988-1991, sul quale l'U.S.L. versa il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all'. 5. Nel caso che l'attività di cui al presente articolo sia svolta il località diversa dal Comune di residenza del pediatra, a questi spetta l'indennità chilometrica nella misura in vigore per i pubblici dipendenti.
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