Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 40

Collaborazione informatica

In vigore dal 22 nov 1990
1. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazioni di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna Regione a favore del 5% dei pediatri di libera scelta, una indennità mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all', lettera L). 2. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all', individua i pediatri convenzionati interessati alla realizzazione della particolare forma di collaborazione prevista e disciplinata nel presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-40

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