Art. 27

Disposizioni particolari

In vigore dal 13 nov 1990
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime. 2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli , resta ferma la corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennità di incentivazione e funzionalità. 3. L'indennità di cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi: qualifica I L. 135.000; " II " 158.000; " III " 180.000; " IV " 201.000; " V " 225.000; " VI " 285.000; " VII " 360.000; " VIII " 450.000. 4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonché alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennità di cui al comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-27

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