Art. 27
Disposizioni particolari
In vigore dal 13 nov 1990
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli , resta ferma la corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennità di incentivazione e funzionalità.
3. L'indennità di cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 135.000;
" II " 158.000;
" III " 180.000;
" IV " 201.000;
" V " 225.000;
" VI " 285.000;
" VII " 360.000;
" VIII " 450.000.
4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonché alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennità di cui al comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, è incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-27