Art. 30

Entrata in vigore

In vigore dal 13 nov 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 11, con esclusione degli , comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 57 della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 28 settembre 1990 Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva relativamente agli , comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 75/S.R./E delle sezioni riunite dell'8 novembre 1990
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-30

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