Art. 30
30 / 30Entrata in vigore
In vigore dal 13 nov 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 11, con esclusione degli , comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 57 della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 28 settembre 1990
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva
relativamente agli , comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 75/S.R./E delle sezioni riunite dell'8 novembre 1990
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-30