Art. 3
In vigore dal 22 lug 1989
1. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-3