Art. 3

In vigore dal 22 lug 1989
1. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".
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