Art. 2

In vigore dal 22 lug 1989
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell', qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresì, a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza". 2. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell' della legge e nell' del presente regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-2

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