Art. 1
In vigore dal 22 lug 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" (Ammissione in istituto). - Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell' del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.
La persona che fa ingresso in istituto perché imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell' della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.
In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorità giudiziaria.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.
Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-1