Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza
Art. 23
Valutazione delle prove orali
In vigore dal 28 feb 1989
1. Al termine di ciascuna prova orale, dopo che l'esaminando e gli altri frequentatori che vi hanno assistito si sono allontanati dall'aula, ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi, da uno a trenta trentesimi.
2. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto.
3. Superano le prove orali i frequentatori che abbiano riportato in ciascuna disciplina un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi.
4. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato con comunicazione affissa il giorno stesso alla porta della sala dove si è svolto l'esame.
5. Il candidato che non abbia superato una delle prove non è ammesso a sostenere quelle successive.
6. Al termine di ogni seduta la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del voto d'esame da ciascuno riportato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-23