Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza
Art. 26
Dimissioni e rinvii
In vigore dal 28 feb 1989
1. Sono dimessi dal corso gli ufficiali che:
a) presentino dichiarazione scritta di rinuncia al corso;
b) non siano idonei ai sensi degli ;
c) dimostrino di non possedere qualità e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;
d) non frequentino, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.
2. Il provvedimento di dimissione è assunto dal comandante generale della Guardia di finanza e, nel caso previsto dalla lettera c) del primo comma, dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso.
3. Il provvedimento ministeriale o del comandante generale della Guardia di finanza è notificato all'ufficiale interessato.
4. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 1, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviati, per una sola volta, alla frequenza nell'anno accademico immediatamente successivo dell'anno in corso interrotto o iniziato.
Con le stesse modalità e alle stesse condizioni possono chiedere di essere rinviati alla frequenza dell'anno in corso interrotto gli ufficiali di cui all' impossibilitati a sostenere una o più prove d'esame entro il termine di giorni trenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-26