Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza
Art. 21
Valutazione della prova scritta
In vigore dal 28 feb 1989
1. La revisione della prova scritta deve essere ultimata prima della data di inizio delle prove orali.
2. Ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi da uno a trenta trentesimi.
3. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto.
4. Superano la prova scritta e sono ammessi alle prove orali i frequentatori che riportino un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi.
5. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato.
6. I frequentatori giudicati non idonei non sono ammessi alle prove orali.
7. Al termine della revisione la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori e l'indicazione del voto d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-21