Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza

Art. 28

Classificazioni annuali e graduatoria

In vigore dal 28 feb 1989
1. Al termine degli esami di ciascun anno di corso la commissione giudicatrice forma la classificazione annuale di ciascun frequentatore idoneo. A tal fine la commissione: a) effettua, per ciascuna disciplina di insegnamento, la media fra il punto di media delle votazioni conseguite nell'anno, nei colloqui, nelle esercitazioni e nelle prove scritte, ed il voto riportato nel relativo esame orale; b) somma le medie di cui alla lettera a) con il voto riportato nella prova scritta d'esame. La media della somma, calcolata fino al centesimo di punto, costituisce il punto di classificazione annuale. 2. È dichiarato idoneo al termine di ciascun anno di corso l'ufficiale che abbia riportato un punteggio di classificazione annuale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna disciplina. 3. È dichiarato non idoneo l'ufficiale che non raggiunge il predetto punteggio di classificazione annuale. 4. Il giudizio di idoneità al termine di ciascun anno di corso viene comunicato agli ufficiali interessati dal direttore del corso. 5. La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria degli ufficiali del secondo anno dichiarati idonei. Detta graduatoria è determinata calcolando la media, fino al centesimo di punto, fra i due punteggi di classificazione annuale conseguiti da ciascun frequentatore al termine del primo e del secondo anno di corso. 6. Gli ufficiali che conseguono uguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria facendo precedere il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano in ruolo. 7. La graduatoria con relativi punteggi finali è approvata con decreto del Ministro delle finanze, da notificare agli ufficiali interessati. 8. Superano il corso superiore di polizia tributaria ai sensi e per gli effetti della legge 3 maggio 1971, n. 320, gli ufficiali compresi nella graduatoria suddetta e secondo l'ordine della stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-28

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