Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza
Art. 31
Norme finali e transitorie
In vigore dal 28 feb 1989
1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico che avrà inizio nell'anno successivo a quello della sua emanazione.
2. Per gli ufficiali che con l'anno accademico di prima applicazione del presente regolamento cominciano il secondo anno di corso e sono dichiarati idonei al termine dello stesso, il calcolo della media per la formazione della graduatoria sarà effettuato tenendo conto, per il primo anno di corso, del punteggio di classificazione annuale determinato secondo le previgenti norme.
Visto, il Ministro delle finanze
COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-31