Art. 23 · Valutazione delle prove orali
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza

Art. 23

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Valutazione delle prove orali

In vigore dal 28 feb 1989
1. Al termine di ciascuna prova orale, dopo che l'esaminando e gli altri frequentatori che vi hanno assistito si sono allontanati dall'aula, ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi, da uno a trenta trentesimi. 2. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto. 3. Superano le prove orali i frequentatori che abbiano riportato in ciascuna disciplina un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi. 4. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato con comunicazione affissa il giorno stesso alla porta della sala dove si è svolto l'esame. 5. Il candidato che non abbia superato una delle prove non è ammesso a sostenere quelle successive. 6. Al termine di ogni seduta la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del voto d'esame da ciascuno riportato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-23