Art. 20

In vigore dal 7 set 1996
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall' e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31 dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-20

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