Art. 18
In vigore dal 2 ott 1988
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia stessa.
2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-18