Art. 22

In vigore dal 2 ott 1988
1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo