Art. 17
In vigore dal 2 ott 1988
1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che è trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell' continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività devono essere preventivamente approvati dalla provincia.
2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, è trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti sono trasferiti al patrimonio della provincia di Trento.
3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonché il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-17