Art. 16
In vigore dal 2 ott 1988
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della provincia di Trento il seguente personale statale in servizio nella provincia sempre che non chieda, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato:
a) il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, con esclusione del provveditore agli studi;
b) il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado;
c) il personale docente collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e il personale docente mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso il provveditorato agli studi di Trento.
2. In relazione alle unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1, che passa alle dipendenze della provincia, vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
3. I ruoli del personale non docente statale della scuola della provincia di Trento sono soppressi.
4. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato può, a domanda, essere assegnato, anche in soprannumero, ad uffici o scuole di altra provincia, oppure essere utilizzato negli uffici amministrativi dell'Università di Trento e in uffici di altre amministrazioni statali situati in provincia di Trento, previo collocamento fuori ruolo.
5. Il personale di cui alla lettera c) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato è restituito all'insegnamento ed assegnato, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.
6. Il personale che passa alle dipendenze della provincia è collocato nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione provinciale ed inquadrato nella rispettiva qualifica funzionale. Ad esso si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inserito. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
7. Fino a quando non sarà istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente scolastico e non sarà nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuerà a svolgere, anche per conto della provincia, le attribuzioni ad esso demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente, il provveditorato agli studi di Trento è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405#art-16