Art. 5

In vigore dal 10 set 1988
1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è sostituito dal seguente: "I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente , sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato". 2. Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente: " b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396#art-5

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