Art. 1
In vigore dal 10 set 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli , comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.
2. Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all', comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilità generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attività ha riflesso sul bilancio dello Stato.
3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato è articolato in uno o più servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396#art-1