Art. 3

In vigore dal 10 set 1988
1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396#art-3

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