Art. 4

In vigore dal 10 set 1988
1. In rapporto all'attività svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro. 2. Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396#art-4

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