Art. 2
In vigore dal 10 set 1988
1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell' della predetta legge n. 183, è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.
3. Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all' della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396#art-2