Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo I
Art. 5
Attività di studio e di ricerca
In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto per realizzare le finalità di cui al punto 2) dell' del presente statuto:
a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali;
b) può svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali;
c) comunica integralmente i risultati delle attività di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle università ed agli organi collegiali della scuola;
d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;
e) fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-5