Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo I
Art. 4
Attività di documentazione e informazione
In vigore dal 25 dic 1988
Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1) dell', l'istituto:
a) raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonché altra documentazione che interessi l'attività educativa e didattica;
b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi;
c) promuove collegamenti con le scuole e le università al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico;
d) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri;
e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-4