Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campaniaTitolo I

Art. 8

Attrezzature

In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'istituto può, inoltre, avvalersi dei locali e delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di attività didattica e di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-8

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