Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo I
Art. 3
Rapporti di collaborazione
In vigore dal 25 dic 1988
Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni.
L'istituto può avvalersi, altresì, della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonché di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica.
Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-3