Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campaniaTitolo I

Art. 2

F i n a l i t à

In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto svolge attività indirizzate a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento. L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, può svolgere attività connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio. A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-2

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