Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania›Titolo I
Art. 2
F i n a l i t à
In vigore dal 25 dic 1988
L'istituto svolge attività indirizzate a:
1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
2) condurre studi e ricerche in campo educativo;
3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale;
6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento.
L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, può svolgere attività connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio.
A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520#art-sir-2