Art. 6
Compensi per i servizi resi allo Stato
In vigore dal 1 mar 1988
1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione e o elaborazione dei dati richiesti dallo Stato e dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti, automatizzati, è dovuto al consorzio un corrispettivo che sarà determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.
2. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sarà determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-6