Art. 11
Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato
In vigore dal 1 mar 1988
1. La metà del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalità di cui alle lettere a) dell', è devoluta allo Stato. È facoltà del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-11