Art. 10
Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette
In vigore dal 1 mar 1988
1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle società per azioni o in società co- operative cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri, all'uopo nominati, dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell' dello Statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.
2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:
a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle Finanze, per la determinazione delle attività del consorzio esistenti dalla entrata in vigore della nuova disciplina del servizio della riscossione dei tributi;
b) suddivise la metà del valore delle attività suddette in quote proporzionali all'ammontare complessivo dei contribuenti annualmente versati nell'ultimo quinquennio da ciscun esattore consorziato;
c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la somma al medesimo dovuta in misura pari alla quota di pertinenza calcolata ai sensi della precedente lettera b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-10