Art. 3
Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili
In vigore dal 12 feb 1989
Affidamento del servizio e articolazione nei
centri elettrocontabili
1. La compilazione autorizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all' è effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.
2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La durata della prima concessione è di cinque anni: le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facoltà di determinare compiti ed attività concorrenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.
Note all'articolo
- Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-3