Art. 2
Istruzioni ministeriali
In vigore dal 1 mar 1988
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti:
a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati;
b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidate al servizio di riscossione, a norma dell', comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-2