Art. 2

Istruzioni ministeriali

In vigore dal 1 mar 1988
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti: a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati; b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidate al servizio di riscossione, a norma dell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-2

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