Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 24
Acquisti
In vigore dal 4 set 1988
- Acquisti
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso l'importo sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa.
Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;
b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti.
Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.
È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almento tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui alla lettera s) dell' e al 6o capoverso dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-24