Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 20
Fondo di riserva
In vigore dal 4 set 1988
- Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale nelle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-20