Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 25
Istituto cassiere
In vigore dal 4 set 1988
- Istituto cassiere
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionati.
Le somme versate sudetti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-25