Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana

Art. 23

Residui

In vigore dal 4 set 1988
- Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalemente impegnate e non pagate costitutiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non è consentito iscrivere fra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-23

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