Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana

Art. 18

Partite di giro

In vigore dal 4 set 1988
- Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debi to ed un credito per l'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo