Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 18
Partite di giro
In vigore dal 4 set 1988
- Partite di giro
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello
stesso tempo, un debi
to ed un credito per l'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-18