Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 3
Il consiglio direttivo.
In vigore dal 4 set 1988
- Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica numerno 419 del 1974.
I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
Ai sensi dell' citato il consiglio direttivo:
a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione;
b) può eleggere un vice presidente;
c) delibera annualmente il programma di attività con l'indicazione delle relative spese;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
e) nel quadro della programmazione prevista al precedente punto d, autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, con istituzioni ed esperti come previsto dal successivo ;
f) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;
h) delibera l'ordinamento interno e le modifiche al presente statuto i) richiede al Ministero della pubblica istruzione, gli ispettori tecnci della cui opera intende avvalersi;
l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministeero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;
m) designa il delegato per la conferenza dei presidenti, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 419 del 1974;
n) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto, inteso nella sua organizzazione interna e nei rapporti previsti dai suoi compiti istituzionali;
o) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili istituzionali;
p) i consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per 3 sedute oridinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il
consiglio stesso non ritenga di mante
nerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori;
q) delibera sulle strutture ausiliari e di supporto;
r) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
s) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;
u) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
v) delibera circa l'alimentazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni;
w) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto;
x) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.
Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almento cinque giorni, ed in via straodinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, ovvero quando adottati d'urgenza dal presidente stesso.
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive tranne quelle previste ai punti d), f), h), i) e p) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del consiglio direttvo partecipa, senza diritto di voto il segretario, che cura il verbale delle riunioni stesse.
Possono partecipare alla riunione del consiglio i revisori dei conti, senza diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-3