Titolo II
Art. 4
Materie
In vigore dal 12 feb 1988
1. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b):
a - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;
2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;
3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;
4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
6) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall' della legge 20 maggio 1970, n. 300;
7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;
9) individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall';
10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;
criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;
11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;
12) criteri per l'attribuzione delle indennità;
b - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell' del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali già previsti dalla vigente normativa;
3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.
2. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarità delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:
a) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;
b) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;
applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttività;
c) individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati.
3. Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonché le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-4