Titolo II

Art. 3

Livelli di contrattazione

In vigore dal 12 feb 1988
1. Nell'ambito di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-3

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