Titolo II
Art. 3
Livelli di contrattazione
In vigore dal 12 feb 1988
1. Nell'ambito di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-3