Art. 5
In vigore dal 15 ago 1987
Il secondo comma dell'art. 18 della tariffa vigente è sostituito dal seguente:
"L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 18.000".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-5