Art. 9

In vigore dal 15 ago 1987
Gli onorari di cui alla lettera A) dell'art. 64 della tariffa vigente sono raddoppiati. Tra il secondo e il terzo comma dello stesso art. 64 è inserito il seguente comma: "Nei casi di dichiarazioni dei redditi e dell'IVA di imprenditori, il cui giro di affari è costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi" e di dichiarazioni di redditi delle persone giuridiche, i suddetti onorari possono essere ulteriormente aumentati del 50 per cento, mentre, nel caso di dichiarazione dei redditi e dell'IVA di imprenditori con volume di affari superiore al miliardo, l'onorario è determinato in misura discrezionale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1987 COSSIGA ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-9

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