Art. 9
In vigore dal 15 ago 1987
Gli onorari di cui alla lettera A) dell'art. 64 della tariffa vigente sono raddoppiati.
Tra il secondo e il terzo comma dello stesso art. 64 è inserito il seguente comma:
"Nei casi di dichiarazioni dei redditi e dell'IVA di imprenditori, il cui giro di affari è costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi" e di dichiarazioni di redditi delle persone giuridiche, i suddetti onorari possono essere ulteriormente aumentati del 50 per cento, mentre, nel caso di dichiarazione dei redditi e dell'IVA di imprenditori con volume di affari superiore al miliardo, l'onorario è determinato in misura discrezionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1987
COSSIGA
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia PIGA, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-9