Art. 8
In vigore dal 24 dic 1987
Gli scaglioni e gli onorari di cui all'art. 19, n. 1 e n. 2, e di cui agli articoli 28, 43 e 64, esclusa la lettera A), gli onorari fissi e graduali di cui agli articoli 22 e 23, nonché gli scaglioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52,53, 54, 61 e 65 della tariffa vigente sono aumentati del 65 per cento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-8